IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in  particolare,
l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i  criteri,  le  modalita'  e
l'entita' delle risorse destinate al finanziamento  degli  interventi
in materia di mitigazione del rischio  idrogeologico  siano  definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto, per quanto  di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in particolare,  la  parte  III  relativa  a
norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede una dotazione  originaria
di 54.810 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
per il periodo di programmazione  2014-2020,  destinata  a  sostenere
interventi per lo sviluppo, anche di natura  ambientale,  secondo  la
chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per
cento nelle aree  del  Centro-Nord;  e  l'art.  1,  comma  111,  come
modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 7, comma 2,  che
prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse  destinate
al finanziamento degli  interventi  in  materia  di  mitigazione  del
rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo  di  programma
sottoscritto  dalla  regione  interessata  e  dal   Ministero   della
transizione ecologica e che  gli  interventi  siano  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro  della  transizione  ecologica  e  che   a   partire   dalla
programmazione  2015  le  risorse  destinate  al   finanziamento   di
interventi   di   mitigazione   del   rischio   idrogeologico   siano
prioritariamente destinate ad interventi  integrati  finalizzati  sia
alla mitigazione del rischio sia alla  tutela  e  al  recupero  degli
ecosistemi e della biodiversita' ovvero che integrino  gli  obiettivi
della direttiva 2000/60/CE e della direttiva  2007/60/CE.  Lo  stesso
art. 7,  comma  2,  stabilisce  che  agli  interventi  descritti  nel
medesimo  comma,  dovra'  essere  destinata  in  ciascun  Accordo  di
programma una percentuale minima del 20 per cento  delle  risorse  in
esso previste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministero della transizione  ecologica  n.  43
del 26 febbraio 2019, recante la  direttiva  generale  contenente  le
priorita' politiche e  l'indirizzo  per  lo  svolgimento  dell'azione
amministrativa e per la gestione del  Ministero  e,  in  particolare,
l'Obiettivo  strategico   5   (Potenziamento   delle   politiche   di
prevenzione mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico)  e  la
previsione concernente la revisione del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015  con  la  collaborazione  delle
regioni e delle autorita' di bacino distrettuali al fine  di  rendere
piu' efficaci e piu' snelle le procedure per  l'individuazione  degli
interventi contro il dissesto idrogeologico; 
  Vista la nota n. 6049/C5AMB del 14 dicembre 2018, con la  quale  il
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ha
comunicato le designazioni dei rappresentanti regionali nel Gruppo di
lavoro sul dissesto idrogeologico per le  macroaree  nord,  centro  e
sud, nonche' della regione Sardegna; 
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede  che  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri possa sottoporre  alla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano qualsiasi oggetto di interesse  regionale,  anche
su  richiesta  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle   province
autonome; 
  Considerato che l'«Aggiornamento dei criteri e delle  modalita'  di
individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio
idrogeologico da ammettere a  finanziamento»,  allegato  al  presente
decreto, e' stato redatto all'esito dei lavori del gruppo  di  lavoro
sul  dissesto  idrogeologico  istituito  presso  il  Ministero  della
transizione   ecologica   con   la   partecipazione   dei    suddetti
rappresentanti regionali e delle autorita' di bacino distrettuali; 
  Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili con nota prot. 23157 del 16 giugno 2021; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso
il parere nella seduta del 4 agosto 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e'  stata  conferita  la  delega  alla  firma  di  decreti,  atti   e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11  agosto  2014,
n. 116, l'allegato I al presente decreto, che  ne  costituisce  parte
integrante, detta i criteri e le modalita'  di  individuazione  degli
interventi prioritari di mitigazione  del  rischio  idrogeologico  ai
fini dell'ammissione a finanziamento. 
  2. Per le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il  presente
decreto si applica nel rispetto e fatte salve le competenze  ad  esse
spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative  norme  di
attuazione e secondo  quanto  disposto  dai  rispettivi  ordinamenti,
nonche' nel rispetto della normativa europea di settore.